Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.L. 24/06/2003 n. 147

1. Con decreto interdirigenziale, adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri oggettivi e determinati per la ridefinizione in via amministrativa, fatto salvo il diritto di recesso del concessionario, delle condizioni economiche, e delle relative garanzie, previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, nel rispetto, in particolare, del principio della riduzione equitativa della misura vigente del corrispettivo minimo garantito nonchè della previsione di un incremento di tale misura ridefinita, fino a scadenza della concessione, direttamente proporzionato all'effettiva variazione dei volumi di raccolta delle scommesse.

2. La ridefinizione di cui al comma 1 assicura, in ogni caso, congrue forme di adempimento delle somme corrispettive e delle quote di prelievo dovute dai concessionari, per capitale ed interessi, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, con eventuale ripartizione del debito nell'arco temporale residuo delle concessioni.

3. Previo procedimento amministrativo da svolgere nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui agli articoli da 7 a 13 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, sono individuate le concessioni da rinnovare ai sensi dell'art. 25 del regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonchè per il riparto dei proventi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, mediante riattribuzione ai sensi dell'art. 2 del medesimo regolamento. Le predette concessioni restano in essere, fermo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, fino alla definitiva aggiudicazione di quelle riattribuite. 3-bis. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 3 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato». Si riporta il testo dell'art. 5-bis del decreto-legge 24 settembre 2002 n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002 n. 265 (Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo): «Art. 5-bis - Sospensione degli effetti di provvedimenti in materia di minimi garantiti.

1. Al fine di consentire, senza pregiudizio per il gettito e in funzione della riassegnazione delle concessioni nel rispetto delle disposizioni sulla loro attribuzione mediante procedura concorrenziale, una compiuta ricognizione dei punti di raccolta delle scommesse ippiche e sportive che si rendono disponibili per effetto dei provvedimenti della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che comunque determinano la cessazione dei rapporti di concessione sulla base del decreto interdirigenziale emanato ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2001 n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002 n. 16, gli effetti dei predetti provvedimenti sono sospesi fino al 31 gennaio 2003 e i termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal 1° febbraio 2003». Si riporta il testo dell'art. 22, comma 16, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

-Finanziaria 2003), come modificato dalla legge qui pubblicata: «16. I decreti ministeriali di attribuzione dei proventi, adottati in attuazione dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, e al decreto ministeriale 2 giugno 1998 n. 174 del Ministro delle finanze, possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato nel primo caso di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, al fine di ridefinire il rapporto tra la determinazione del corrispettivo spettante al concessionario della raccolta delle scommesse ippiche e sportive e la misura della quota di prelievo residualmente destinata all'UNIRE e al CONI. Dal 1° gennaio 2003 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche e forestali, relativamente alle scommesse ippiche, è disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) n. 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, in misura necessaria per consentire un aumento medio di 4,58 punti quanto alle scommesse sportive a totalizzatore nazionale, e di 2,60 punti, quanto alle scommesse sportive a quota fissa, nonchè un aumento medio di 4,82 punti, quanto alle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti, quanto alle scommesse ippiche a quota fissa, della misura percentuale del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse. Con lo stesso decreto è ridotta al 22,5 per cento l'aliquota dell'imposta unica di cui al citato art. 4, comma 1, lettera b) n. 1), del decreto legislativo n. 504 del 1998. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma è comunque garantito il mantenimento della percentuale media complessiva destinata al CONI e all'UNIRE, vigente al 1° gennaio 2003». Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 10 agosto 1988 n. 357 (Assegnazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di finanziamenti per la ristrutturazione della produzione, per la costruzione della manifattura tabacchi di Lucca e per la corresponsione del premio incentivante di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1984 n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985 n. 17, nonchè modificazioni delle legge 4 agosto 1955 n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, legge 11 luglio 1980 n. 312, e legge 4 ottobre 1986 n. 657): «Art. 3. -

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Comitato generale per i giochi che provvede alla direzione delle lotterie nazionali, assumendo le funzioni già svolte dal Comitato di cui all'art. 5 della legge 4 agosto 1955 n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, che viene soppresso. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle finanze o, su delega di questi, da un Sottosegretario di Stato oppure dall'impiegato con qualifica più elevata ed è composto da:

a) il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

c) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato.

2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle finanze e le funzioni di segreteria sono esercitate da quattro funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, coadiuvati da personale della stessa Amministrazione.

3. I titolari della concessione per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali hanno facoltà di rinunciare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data di decorrenza della rinuncia, l'organizzazione, la propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali sono affidate all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che le esercita, sentito il Comitato generale per i giochi, secondo i principi di massima efficienza ed economicità. Nel bilancio della stessa Amministrazione è istituita, sia all'entrata che alla spesa, una nuova rubrica denominata «Servizio delle lotterie nazionali» con opportuna ripartizione in capitoli. E' soppressa la contabilità speciale di cui all'art. 5 della legge 4 agosto 1955 n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro, il regolamento di applicazione ed esecuzione per le necessarie modificazioni ed integrazioni al regolamento generale già approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948 n. 1677, e successive modificazioni.

5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge». Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999 n. 133 (Dispo sizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale): «Art. 16 (Giochi) -

1. Il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, e del decreto 2 giugno 1998 n. 174, del Ministro delle finanze i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della loro attività. Con riferimento a tali nuove scommesse nonchè ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze è altresì stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non può superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purchè utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale.

2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, destina annualmente i prelievi di cui al comma 1, calcolati al netto di imposte e spese:

a) al CONI e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), rispettivamente in misura non superiore al 20 per cento e al 10 per cento;

b) a finalità sociali o culturali di interesse generale per tutta o parte della quota residua.

3. Per l'anno 1999 è attribuito all'UNIRE, per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un contributo di lire 50 miliardi.

4. Per l'espletamento delle procedure di gara secondo la normativa comunitaria, previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, e richieste per l'affidamento in concessione dell'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa, è autorizzata la spesa di un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000.

5. Tra i soggetti previsti dall'art. 2, comma 4, del decreto 25 novembre 1998 n. 418, del Ministro delle finanze, sono compresi i ricevitori del lotto come individuati dall'art. 12 della legge 2 agosto 1982 n. 528, e successive modificazioni, nonchè dalla circolare del Ministero delle finanze n. 6 del 6 maggio 1987 (prot. n. 2/204975)». Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia): «Art. 12 (Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, formazione del personale e trasferimento ai comuni di beni immobili). -

1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria;

 

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